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Pagamenti ai fornitori e nuovi strumenti Cdp, stretta sui Comuni: corsa all’anticipazione di liquidità

Con la legge di bilancio 2019 arriva una nuova stretta sui ritardi nei pagamenti della pubblicazione amministrazione con sanzioni che rischiano di mettere in seria difficoltà l’agibilità di spesa degli enti locali, soprattutto quelli maggiormente indebitati.

Il sistema introdotto si sostanzia in due momenti: da un lato si impongono ai comuni nuovi obblighi di accantonamento, dall’altro si concede agli stessi la possibilità di ottenere anticipazioni di liquidità per poter pagare i fornitori sottoponendoli però ad un pesante regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto delle prescrizioni.
Ma andiamo con ordine, o meglio partiamo dagli accantonamenti. Il comma 862 della legge 145/2018 recita testualmente: “Entro il 31 gennaio dell’esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all’esercizio precedente (vedremo tra poco di cosa si tratta, ndr) le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione”.
In pratica si introduce un nuovo obbligo di accantonamento che limita la capacità di spesa degli enti locali per garantire l’allineamento tra quest’ultima e l’effettiva disponibilità di cassa. Una limitazione che non è di poco conto.
L’importo dell’accantonamento infatti è parametrato alla maggiore consistenza dell’entità del ritardo di pagamento rispetto agli standard imposti dall’Europa. È fissato, cioè, “al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente; al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente; al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell’esercizio precedente; all’1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell’esercizio precedente”.
Ma quali sono “le condizioni di cui al comma 859” di cui si parlava prima? O meglio, quali sono le amministrazioni soggette a tali disposizioni?
“A partire dall’anno 2020 – è il dettato testuale del comma 859le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano: a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864 (quest’ultimo riguarda gli enti che adottano solo la contabilità economico-patrimoniale, ad eccezione degli enti del Servizio sanitario nazionale, ndr.), se il debito commerciale residuo, di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell’esercizio precedente (e cioè il 2019, ndr) non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente (il 2018, ndr); b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (in linea di massima, salvo diversi accordi, 30 gg., ndr)”.
La risposta alla domanda precedente è più semplice di quanto possa apparire leggendo la legge. In pratica si prevede che entro il 31 gennaio di ciascun anno sia rilevato per ciascun ente lo stato dei pagamenti relativo all’anno precedente e siano verificate le condizioni del comma appena citato, ossia: se il debito commerciale residuo non si è ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente oppure se il debito si è ridotto ma l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti (sulle fatture ricevute e scadute l’anno precedente) non rispetta il termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al d.lgs. 231 del 2002. In questi casi scattano le prescrizioni del comma 862.
A questo discorso si collega un altro discusso punto della nuova legge, quello relativo all’anticipazione di liquidità. “Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 – dice il comma 849 – le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti Spa e le istituzioni finanziarie dell’Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L’anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento”.
Le anticipazioni potranno essere “concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell’anno 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell’anno 2017 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio”. Sempre in base alle nuove norme, tali finanziamenti non costituiranno indebitamento e potranno essere richiesti anche nel corso dell’esercizio provvisorio. Inoltre potranno essere finanziati debiti fuori bilancio purché riconosciuti con le modalità previste dal TUEL.
Per richiedere le anticipazioni di liquidità ci sarà tempo fino al 28 febbraio 2019, scadenza prevista dalla stessa legge di bilancio al comma 853. Gli enti debitori avranno l’obbligo di effettuare il pagamento dei debiti “entro 15 giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell’istituto finanziatore” (comma 854) mentre il termine per la restituzione dell’anticipazione è stabilito dal comma 855: “entro il 15 dicembre 2019”. Pena un inasprimento del regime delle sanzioni previste per i ritardi nei pagamenti della Pa e relative all’alimentazione del Fondo di garanzia debiti commerciali prima citato.
“Nell’anno 2020 – recita il comma 859 – le misure di cui ai commi 862, 864 e 865 (quest’ultimo riguarda gli enti del Servizio sanitario nazionale, ndr.), sono raddoppiate nei confronti degli enti di cui al comma 849 che non hanno richiesto l’anticipazione di liquidità entro il termine di cui al comma 853 e che non hanno effettuato il pagamento dei debiti entro il termine di cui al comma 854”.
Al di là del richiamo ai vari commi la traduzione è semplice: l’ammontare degli importi che alimenteranno il Fondo raddoppieranno per quegli enti che non hanno fatto richiesta delle anticipazioni nei tempi previsti (come detto il 28 febbraio 2019) o che non hanno effettuato il relativo pagamento nei termini dei 15 giorni dalla data di erogazione dell’anticipazione.
Da qui la necessità per gli enti interessati di attivare in tempo utile il dispositivo di anticipazione.

Più di un dubbio su tale impianto viene posto da Anci e Fondazione Ifel nella “nota di lettura” della legge di bilancio 2019. E possibile leggerne il testo a questo indirizzo internet.

In tema anticipazioni, Cassa Depositi e Prestiti, uno degli enti a cui è data la possibilità di concederne, ha reso recentemente noto sul proprio portale e attraverso un’infografica riepilogativa tutte le informazioni necessarie ad attivare lo strumento finanziario.

Ecco in sintesi le operazioni da svolgere:
1. entrare nella Piattaforma dei Crediti Commerciali della Ragioneria dello Stato e scaricare l’elenco dei debiti da pagare,
2. richiedere a CDP l’Anticipazione di Liquidità direttamente online,
3. richiedere l’erogazione una volta stipulato il contratto. I tempi come detto sono ridottissimi sia per la concessione del finanziamento sia per la sua restituzione: entro 7 giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione si otterrà da CDP l’Anticipazione di Liquidità.

Per qualsiasi altro chiarimento si rimanda al portale di Cassa Depositi e Prestiti.

Da Poliorama del 29 gennaio 2019

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