Di Felice Fasolino
Lo sviluppo locale può essere un processo di trasformazione economica e sociale che si consolida attraverso la mobilitazione delle sue risorse endogene: capitale umano, cultura, paesaggio, innovazione, tradizione e imprenditorialità. Esso si fonda su una logica partecipativa e integrata, che coinvolge enti pubblici, imprese, organizzazioni del terzo settore, istituzioni educative e cittadini.
Non sempre la partecipazione e la progettazione condivisa hanno trovato strumenti adeguati lasciando spazio, in alcuni contesti, a una nuova visione maggiormente verticistica e accentrata, che, anche in forza di una esigenza di semplificazione e accelerazione dei tempi per l’attuazione dei programmi degli investimenti, non sempre si è espressa in logiche partecipative e meccanismi di “governance” efficaci.
Tra gli elementi critici vi è la difficile individuazione di strumenti di gestione che consentono di realizzare sinergie tra attori locali che, pur convergendo su obiettivi comuni, hanno una connotazione distinta e non trovano forme di integrazione.
Il rilancio di tale modello di sviluppo, che pure presenta elementi di efficacia e positività, soprattutto per i meccanismi di partecipazione alla selezione delle priorità e delle scelte strategiche e alla responsabilizzazione propositiva dei diversi attori locali, apre scenari sulla individuazione di strumenti adeguati ed efficaci per favorire il miglior impatto di questo approccio metodologico.
In questo contesto le “fondazioni di partecipazione” rappresentano un modello organizzativo innovativo nel panorama delle istituzioni civili e sociali che si distinguono per la loro natura partecipativa e per il loro contributo alla coesione sociale, all’inclusione e alla promozione della democrazia partecipativa.
Le prime esperienze, anche nella definizione e l’inquadramento giuridico, si consolidano alla fine degli anni novanta del secolo scorso, come strumento per convogliare gli sforzi comuni del pubblico e del privato nella realizzazione di progetti condivisi, senza necessità di allocare sin dall’inizio ingenti patrimoni.
L’istituto si inserisce nella più vasta categoria delle fondazioni disciplinate dal primo libro del Codice Civile, ma presenta alcune particolarità, dovute al fatto di coniugare l’aspetto personale, proprio dell’associazione, con quello patrimoniale, tipico delle fondazioni facendo emergere questi strumenti innovativi per promuovere una crescita sostenibile, inclusiva e condivisa, attraverso la partecipazione attiva dei cittadini e delle comunità.
Secondo la letteratura scientifica, uno sviluppo efficace si basa su un approccio partecipativo, che valorizza le risorse endogene del territorio e coinvolge attivamente gli attori. La partecipazione civica diventa così un elemento chiave per creare comunità resilienti e capaci di affrontare le sfide contemporanee. La figura giuridica della “Fondazione di Partecipazione” costituisce un modello “particolare” di fondazione, frutto della elaborazione della prassi, che oggi è definito “fondazione – organizzazione” che realizza una forma di cooperazione senza fini di lucro (tutelato, quindi, anche dall’articolo 45 della Costituzione) e che coniuga, in un unico soggetto, l’elemento “patrimoniale” tipico delle fondazioni, con l’elemento “personale” caratteristico delle associazioni.
Queste esperienze si consolidano in contesti territoriali dove questi strumenti tendono a svolgere funzioni, anche sostitutive di funzioni pubbliche, ovvero con forme ampie di partecipazione difficili da realizzare per singoli soggetti, anche privati, consentendo luoghi di sinergia e di consolidamento di interessi con scopo generale.
Le fondazioni di partecipazione possono essere create per svolgere diverse tipologie attività: dal volontariato, alla valorizzazione di territori e beni culturali; dalla gestione di musei e biblioteche, allo sviluppo di attività teatrali e cinematografiche, dalla valorizzazione di quartieri alla promozione turistica. Sempre senza fine di lucro e sempre nell’ottica del pubblico interesse. In sintesi, volendone delineare il profilo possiamo dire che sono: Enti senza scopo di lucro, creati con l’obiettivo di promuovere iniziative di interesse collettivo attraverso il coinvolgimento diretto delle comunità e dei cittadini con queste caratteristiche:
- la presenza di una pluralità di fondatori mediante un apporto non necessariamente economico, finalizzato ed utile al raggiungimento dello scopo prefissato;
- la partecipazione concreta alla gestione da parte di tutti i fondatori o partecipanti;
- la presenza di un patrimonio che si forma progressivamente anche grazie all’intervento di soggetti conferenti diversi, e sopravvenuti, rispetto agli originari fondatori.
La peculiarità dell’istituto in esame deve, quindi, ricondursi alla particolare struttura dell’ente, che deve permettere, da un lato, di ricevere l’adesione di soggetti ulteriori rispetto all’originale fondatore e, dall’altro, ai c.d. “conferenti”, cioè alla pluralità di fondatori o partecipanti, di determinare i processi decisionali finalizzati all’attuazione dello scopo, in funzione del quale i conferimenti sono stati effettuati.
Per questa ragione la fondazione di partecipazione è stata anche definita come “un patrimonio di destinazione a struttura aperta”. Il suo atto costitutivo, infatti, è un contratto a struttura aperta (articolo 1332 codice civile), che può ricevere l’adesione di parti diverse rispetto a quelle originarie sottoscrittrici, in un momento successivo alla conclusione dell’atto fondante.
Rispetto alla sua azione gli elementi distintivi sono individuati nelle seguenti caratteristiche principali: partecipazione attiva: gestione condivisa e finalità sociale. Nella fondazione di partecipazione l’aspetto patrimoniale è imprescindibile. La fondazione, infatti, nasce soltanto se al momento della sua costituzione sia presente un fondo di dotazione costituito dai conferimenti dei “fondatori promotori”.
Per quanto riguarda, invece, l’altro aspetto saliente della Fondazione di partecipazione, cioè l’organizzazione dell’ente, è indubbio come i suoi organi siano dotati di rilevanti poteri amministrativi, con l’unico limite del principio di indisponibilità dello scopo (poteri, quindi, ben diversi da quelli previsti per la fondazione tradizionale). Come limite a tale strumento è però necessario sottolineare che la previsione di una simile organizzazione “aperta”, con il coinvolgimento dei “conferenti” nell’amministrazione della fondazione se, da un lato, favorisce l’esigenza di controllo rispetto all’effettivo perseguimento dello scopo e favorisce la raccolta dei mezzi per perseguirlo, dall’altro aumenta il rischio di attività autoreferenziali e del perseguimento di fini non in linea con lo scopo non lucrativo dell’ente.
Si tratta, comunque, di un istituto particolarmente interessante, che permette di superare taluni scogli che il modello codicistico della fondazione impone. La prassi e la dottrina ritagliano angoli di diritto fuori dai canoni dell’ortodossia giuridica, in ossequio alle esigenze che l’esperienza pratica impone. Le fondazioni di partecipazione, quindi, possono svolgere un ruolo strategico nel rafforzare il tessuto sociale, promuovendo valori di solidarietà, responsabilità e partecipazione democratica. La loro azione, in alcuni contesti, può favorire la creazione di comunità più coese, inclusive e resilienti, capaci di affrontare le sfide del presente e del futuro con un approccio collaborativo e condiviso.
Pertanto, in determinati contesti territoriali, fra le varie forme e i diversi strumenti utilizzabili per garantire forme di partecipazione e di sinergia tra attori locali le fondazioni di partecipazione possono assumere la connotazione di strumenti operativi utili per superare i limiti del modello tradizionale di fondazione, permettendo una maggiore partecipazione e controllo da parte dei fondatori e dei partecipanti, ma consentire di raccogliere fondi e risorse per perseguire obiettivi comuni. Inoltre, possono rappresentare uno strumento che garantisce forme di trasparenza e di responsabilità nella gestione dell’ente.
In sintesi, le Fondazioni di Partecipazione rappresentano un modello innovativo di collaborazione tra soggetti diversi, finalizzato al perseguimento di obiettivi comuni di utilità pubblica e possono rappresentare uno strumento che in alcuni contesti possono superare degli elementi di criticità che ad oggi rallentano l’attuazione di policy di sviluppo in contesti territoriali omogenei.


