di Pasquale Russiello
Correlazioni tra il sistema incentivante e sanzionatorio ARERA ed i target SDG’s, alla luce delle ultime rilevazioni sulla qualità tecnica ed amministrativa
Per i gestori del servizio idrico integrato la sostenibilità non è un ambito di rendicontazione volontaria che si aggiunge all’attività caratteristica: coincide in larga parte con l’oggetto stesso del servizio. Disponibilità della risorsa, qualità dell’acqua erogata e restituita all’ambiente, efficienza energetica degli impianti, continuità e accessibilità delle prestazioni sono contemporaneamente obblighi contrattuali, variabili regolate e impatti ESG. Ne deriva che l’impatto di una società di gestione, in larga parte a partecipazione pubblica, può essere valutato non attraverso dichiarazioni di intenti, ma attraverso la lettura integrata di tre fonti: i vincoli del metodo tariffario MTI-4, gli obblighi assunti con la convenzione di gestione e il contratto di servizio, gli esiti delle rilevazioni periodiche di ARERA sulla qualità tecnica e contrattuale.
L’analisi propone un possibile percorso metodologico finalizzato a mettere in relazione diverse basi informative con i target dell’Agenda 2030, e legge in questa chiave gli esiti delle ultime valutazioni disponibili.
Il quadro normativo di riferimento
Il recepimento della CSRD con il D.Lgs. 125/2024 aveva esteso l’obbligo di rendicontazione a una platea ampia di gestori. La Direttiva (UE) 2026/470 (c.d. Omnibus I), ha ridisegnato il perimetro, limitando l’obbligo alle imprese che superano congiuntamente 1.000 dipendenti e 450 milioni di euro di ricavi netti. Gli ESRS sono in corso di semplificazione, con una sensibile riduzione dei datapoint obbligatori, applicazione prevista a partire dall’esercizio 2027 e uno standard volontario per le imprese escluse. La conseguenza per il settore è rilevante: la maggior parte dei gestori, specie nel Mezzogiorno, esce dall’obbligo di rendicontazione, ma non dagli impatti. Diventa quindi decisivo disporre di una base informativa alternativa, oggettiva e già esistente: quella regolatoria.
Resta operativa la Tassonomia UE (Reg. 2020/852), che per le attività idriche (5.1-5.4 del Reg. delegato 2021/2139) fissa criteri di contributo sostanziale costruiti proprio su perdite idriche, intensità energetica e trattamento delle acque reflue, ossia sugli stessi fenomeni misurati da ARERA. Alcuni provvedimenti spostano gli obiettivi ambientali dentro la regolazione del servizio: la Direttiva (UE) 2020/2184, recepita con il D.Lgs. 18/2023, introduce l’approccio basato sul rischio lungo la filiera dell’acqua potabile e la valutazione dei livelli di perdita; la Direttiva (UE) 2024/3019 sulle acque reflue urbane, da recepire entro il 31 luglio 2027, introduce l’obiettivo della neutralità energetica degli impianti di depurazione al 2045, con tappe intermedie, gli audit energetici periodici, il trattamento quaternario dei microinquinanti e la responsabilità estesa del produttore e il Reg. (UE) 2020/741 disciplina il riutilizzo delle acque reflue affinate. La Strategia europea per la resilienza idrica del giugno 2025 fissa, infine, un obiettivo di miglioramento dell’efficienza idrica di almeno il 10% entro il 2030.
La riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione (L. cost. 1/2022) ha elevato la tutela dell’ambiente e l’interesse delle future generazioni a parametro dell’iniziativa economica, anche pubblica. Il D.Lgs. 201/2022 assegna al contratto di servizio (art. 24) il compito di definire obblighi, standard e indicatori di qualità, e impone verifiche periodiche sull’andamento della gestione (art. 30). Il D.Lgs. 175/2016 (TUSP) richiede alle società partecipate programmi di valutazione del rischio aziendale (art. 6). Sul piano regolatorio, il MTI-4 (del. 639/2023/R/idr), la RQTI aggiornata (del. 637/2023/R/idr) e la RQSII, da ultimo riformata con la del. 579/2025/R/idr con decorrenza 2027, costituiscono il sistema di misurazione e di incentivazione delle performance.
Il contratto di servizio come vettore degli obblighi ESG
La convenzione di gestione, redatta secondo lo schema tipo ARERA (del. 656/2015/R/idr), e il contratto di servizio traducono in obbligazioni ciò che la regolazione misura. Gli strumenti attuativi sono tre: la carta dei servizi, che fissa gli standard di qualità contrattuale e gli indennizzi; il Programma degli Interventi (PdI), nel quale ogni investimento è ricondotto a una criticità codificata e al macro-indicatore di qualità tecnica che intende migliorare; il Piano economico-finanziario, che ne garantisce la sostenibilità tariffaria.
Questa architettura offre un vantaggio metodologico poco valorizzato. Poiché il PdI è già classificato per criticità e macro-indicatori, ogni intervento è riconducibile a un target SDG e a un tema ESRS senza costruire tassonomie ad hoc. L’analisi di impatto può quindi partire dalla pianificazione e verificarne la realizzazione attraverso le rilevazioni ARERA. Si sposta così il focus dalla dichiarazione alla verifica dello scostamento tra obbligo assunto e risultato misurato.
La matrice di correlazione regolazione-SDG
La metodologia proposta si articola in cinque passaggi.
- Mappatura: ogni indicatore regolatorio viene associato al target SDG e al tema ESRS su cui incide (Tabella 1).
- Posizionamento: per ciascun indicatore si rileva la classe di appartenenza del gestore e l’obiettivo assegnato (mantenimento o miglioramento), che esprimono il livello di contributo al target.
- Esito regolatorio. Si registra l’esito del meccanismo incentivante: premio, penalità o esclusione dalla valutazione.
- Scostamento contrattuale. Si confronta il risultato con lo standard assunto in convenzione, carta dei servizi e PdI.
- Sintesi: si costruisce un profilo di contributo per target SDG, distinguendo tra contributo positivo, contributo negativo e contributo non misurabile.
Tabella 1 – Correlazione tra indicatori regolatori, target SDG e temi ESRS
| Indicatore regolatorio | Target SDG | Tema ESRS |
| M0 – Resilienza idrica | 6.4, 6.5, 13.1 | E3, E1 (adattamento) |
| M1 – Perdite idriche | 6.4, 7.3, 9.1 | E3, E1 |
| M2 – Interruzioni del servizio | 6.1, 9.1 | S4 |
| M3 – Qualità dell’acqua erogata | 6.1, 3.9 | S4, E2 |
| M4 – Adeguatezza del sistema fognario | 6.2, 6.3, 11.5 | E2, E3 |
| M5 – Smaltimento fanghi in discarica | 12.5, 6.3 | E5 |
| M6 – Qualità dell’acqua depurata | 6.3, 14.1 | E2, E3 |
| MC1, MC2 – Qualità contrattuale | 16.6, 1.4 | S4, G1 |
| MTI-4 – Premialità energetica e riuso | 7.2, 7.3, 6.3, 12.2 | E1, E3, E5 |
La matrice consente una lettura in chiave di doppia materialità. L’indicatore regolatorio misura l’impatto (prospettiva inside-out); il premio, la penalità e il riconoscimento dei costi nel vincolo ai ricavi ne esprimono l’effetto economico-finanziario sul gestore (prospettiva outside-in). Il sistema ARERA è quindi, di fatto, un meccanismo che dà un prezzo agli impatti, e il suo esito è un indicatore di rischio e di opportunità utilizzabile nei programmi ex art. 6 TUSP.
Un’avvertenza riguarda l’esclusione dalla valutazione per dati mancanti, incompleti o non validati. Non va trattata come un dato neutro: è un contributo non misurabile e, sul piano ESG, segnala un deficit di governance che precede e spesso spiega quello infrastrutturale.
Correlazioni tra sistema incentivante e sanzionatorio e target SDG
L’applicazione della matrice evidenzia tre correlazioni.
- Copertura asimmetrica dei target. Il sistema incentivante presidia in modo esteso il Goal 6, con indicatori che coprono l’intera filiera, dall’approvvigionamento alla restituzione all’ambiente. È invece debole sui Goal 7 e 13. L’efficienza energetica entra solo attraverso l’art. 37 del MTI-4 (riduzione dell’energia acquistata rispetto a una baseline, autoproduzione, riuso), con un meccanismo a premio e senza penalità. La resilienza climatica entra con M0, la cui piena operatività incentivante è differita. La Direttiva 2024/3019 renderà vincolante ciò che oggi è solo premiato, e l’impostazione del prossimo periodo regolatorio dovrà tenerne conto.
- Asimmetria tra premi e penalità. Il meccanismo è strutturalmente premiale: le penalità sono di ordine di grandezza inferiore ai premi. Ne consegue che il regresso rispetto ai target SDG nelle aree più deboli non è pienamente “prezzato”. Il segnale economico è forte per chi già performa e debole per chi dovrebbe recuperare. L’aggiornamento della RQSII con la del. 579/2025, che introduce gradualità negli obiettivi e una classe intermedia, va nella direzione di rendere il sistema più sensibile ai miglioramenti incrementali.
- Il perimetro come variabile SDG. Le gestioni in economia e quelle escluse dalla valutazione restano fuori dal sistema di misurazione. In termini di Agenda 2030 rappresentano popolazione per la quale il contributo ai target del Goal 6 non è verificabile. Il completamento del processo di affidamento al gestore unico d’ambito diventa così, prima ancora che una misura di efficienza, una condizione di misurabilità degli impatti.
I risultati alla luce delle ultime rilevazioni
Le valutazioni disponibili riguardano il biennio 2022-2023[i]. La valutazione 2024-2025, avviata con la del. 40/2026/R/idr, include per la prima volta M0. Sulla qualità tecnica, il quadro è di miglioramento diffuso sugli indicatori di processo: oltre il 90% del campione migliora o mantiene la propria posizione su interruzioni, smaltimento dei fanghi e qualità dell’acqua depurata. I target SDG 6.3 e 12.5 registrano quindi un contributo positivo e misurabile. Restano invece strutturali le criticità su perdite idriche e adeguatezza del sistema fognario, cioè sui target 6.4 e 6.2. Su questi indicatori il miglioramento richiede investimenti di rete a lungo ciclo, che il meccanismo biennale coglie solo parzialmente.
Sulla qualità contrattuale, la maggioranza dei gestori valutati raggiunge gli obiettivi su entrambi i macro-indicatori. Persistono tuttavia penalità per mancato invio dei dati, che confermano la rilevanza del profilo di governance (target 16.6).
La dimensione territoriale resta il principale fattore esplicativo, le posizioni di eccellenza si concentrano nel Centro-Nord: nel biennio 2022-2023 solo 2 dei 42 podi disponibili sono andati a gestori del Sud e delle Isole. Il divario non è solo di performance ma di misurabilità. Nelle aree in cui si sommano esclusioni, gestioni in economia e penalità, il contributo agli SDG non è soltanto inferiore, è in larga parte non documentato.
Conclusioni
Il sistema regolatorio ARERA costituisce oggi la più completa infrastruttura di misurazione degli impatti ESG disponibile per un servizio pubblico locale. Letto attraverso la matrice di correlazione con gli SDG, consente di trasformare classi, premi, penalità ed esclusioni in un profilo di contributo all’Agenda 2030, verificabile e comparabile.
La semplificazione della disciplina europea sulla rendicontazione rende questo approccio non alternativo ma necessario. Proprio quando l’obbligo di rendicontare si restringe, il dato regolatorio diventa lo strumento con cui enti soci, autorità d’ambito e finanziatori possono continuare a valutare se la gestione del servizio contribuisce, o meno, agli obiettivi di sostenibilità.
[i] Delibera 225/2025/R/idr per la qualità tecnica e Delibera 277/2025/R/idr per la qualità contrattuale.


