di Giovanni Stefany
Edoardo Messineo è docente di “Eguaglianza, Diversità e Inclusione” presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Luiss Guido Carli.
All’indomani della crisi pandemica, ci siamo scoperti tutti soggetti vulnerabili, ma, a Suo avviso, oggi come oggi, come potrebbe definirsi la vulnerabilità?
“La vulnerabilità è effettivamente un’esperienza umana, ci mostra il volto della nostra fragilità e della nostra sofferenza, ma soprattutto ci rivela la nostra capacità di inserirci all’interno delle relazioni, tipicamente strutturate secondo una rete di dipendenze. Tutto ciò è stato davvero compreso durante l’esperienza pandemica che ci ha messo di fronte alla necessità di vedere l’altro come uno di noi e ha posto in luce varie condizioni di vulnerabilità: quella delle donne all’interno delle relazioni familiari, dei soggetti indigenti, delle persone con disabilità, di soggetti, come i “non cittadini”, impossibilitati ad avere accesso alle cure.
Tuttavia, la vulnerabilità non può ritenersi soltanto un’esperienza, ma anche una categoria capace di assumere diversi significati. Tra questi, quello più intuitivo, che si ricollega all’ascendenza etimologica del termine, ci riporta alla situazione tutta umana, relativa alla suscettibilità dell’essere umano di subire una ferita, un danno. La vulnerabilità non ha però solo accezioni negative, ma anche una funzione positiva, che potremmo definire, costruttivo-propositiva, cioè ci permette di indirizzare le scelte d’azione delle istituzioni con l’obiettivo di superare le disuguaglianze e valorizzare la dignità, l’integrità e l’autonomia di ciascun individuo”.
Lei è docente di Eguaglianza, diversità, inclusione. In una società che pone sempre più attenzione alla competitività e alla performance, che senso ha far riflettere i giovani giuristi sul valore della vulnerabilità?
“Certamente l’insegnamento del diritto costituisce uno di quegli ambiti delle scienze sociali all’interno dei quali, per decenni, si è dato largo spazio ai concetti di performance, merito e competizione. È pur vero che, più di recente, questo trinomio è stato messo in dubbio proprio nella costruzione della didattica giuridica. Gli spunti verso una risignificazione dell’insegnamento del diritto sono venuti certamente dalla capacità delle scienze giuridiche di relazionarsi con altri luoghi del sapere, come la cosiddetta pedagogia critica, ovvero quelle scienze pedagogiche che hanno visto l’insegnamento come luogo formativo volto all’emersione delle voci degli studenti.
In questo senso, insegnare la vulnerabilità significherebbe insegnare agli studenti che la relazione docente-discente non è monodirezionale, ovvero fondata unicamente sulla capacità del docente di trasmettere nozioni, ma è legata ad un ambiente classe all’interno del quale la voce di ciascuno studente possa rappresentare un tassello nella co-costruzione del sapere giuridico. Ecco perché la pedagogia critica ci aiuta, attraverso una meditata opera di contrasto ai fenomeni discriminatori, nella riformulazione della comunità accademica.
Mi pare dunque che svolgere uno studio che abbia ad oggetto i temi dell’eguaglianza, della diversità e dell’inclusione significhi mettere ciascun discente nella possibilità di sviluppare strumenti critici rispetto all’assetto del diritto positivo e dei rapporti sociali, cercando di disinnescare quegli elementi di oppressione, dominio e/o discriminazione che talvolta, anche attraverso il diritto, vengono veicolati all’interno della società stessa”.
Alla luce di quello che ci siamo detti, in che senso si può parlare di processi di inclusione per una determinata categoria di soggetti vulnerabili come le persone con disabilità?
“La domanda consente di rispondere individuando il percorso di trasformazione che il diritto ha subito a contatto con la condizione di disabilità. La disabilità, difatti, era vista in passato principalmente come una condizione da gestire e riparare; le persone con disabilità erano sostanzialmente percepite come soggetti che, affetti da uno specifico deficit, erano destinati a vivere ai margini della società.
Nel tempo si è sempre più diffusa una percezione della disabilità come espressione intrinseca della fragilità di una determinata persona e, dal punto di vista giuridico, questo si è manifestato attraverso degli interventi di natura prettamente paternalistico-assistenziale.
Tra gli anni Settanta e Ottanta, soprattutto grazie alla critica mossa dai movimenti di persone con disabilità, le cose sono cambiate: si è iniziato a guardare alla condizione di disabilità in termini di limitazione sociale piuttosto che in termini di fragilità psico-fisica della persona. Di qui ha preso forma il modello biopsicosociale che ha riconosciuto proprio nelle barriere, in cui si imbatte la persona con disabilità durante la propria vita, il frutto della disabilità stessa e dell’atteggiamento di esclusione esercitato dal consesso sociale.
In questo sistema è evidente che la vulnerabilità non possa intendersi come caratteristica statica del diritto bensì come prodotto di una relazione tra bisogni individuali e contesti inadeguati alla realizzazione degli stessi. La traduzione giuridica di questo modello teorico è assolutamente rilevabile nell’adozione, nel 2006, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità che ha stabilito come la disabilità non sia un problema da curare, ma una fonte di diritto: all’autodeterminazione, all’inclusione, alla effettività della partecipazione democratica. Quest’approccio ha avuto un effetto negli ordinamenti nazionali, basti pensare, ad esempio, al caso italiano degli interventi normativi sul piano linguistico, in virtù dei quali i termini “handicappato, persona con handicap, disabile” sono stati sostituiti dalla formula “persona con disabilità”. Si è aperta così, solo in epoca recente, una fase di piena realizzazione dei valori costituzionali, tra cui il valore del personalismo di cui all’art. 2 Cost., secondo cui deve tassativamente affermarsi la centralità della persona umana al di là delle condizioni di vita in cui si trovi a versare”.
Quali sono, dunque, le sfide ancora aperte in tema di disabilità?
“Le sfide aperte sono ancora tante. Una fra tutte proviene dall’entrata in vigore dell’European Accessibility Act che rappresenta certamente una delle più importanti iniziative dell’UE sorta con l’obiettivo di garantire alle persone con disabilità un accesso equo e pieno a beni e servizi digitali e tecnologici all’interno del mercato europeo. La sfida lanciata dall’UE sarà proprio quella di provare a garantire un approccio unitario, sistemico e continuativo all’accessibilità alle tecnologie digitali a tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro capacità fisiche e cognitive. Un obiettivo interessante questo, su cui si sta già lavorando e bisognerà continuare a lavorare in virtù dei molteplici risvolti: si pensi, ad esempio, alla questione dell’accessibilità al diritto di voto.
Il metodo di lavoro con cui si è inteso operare a livello istituzionale per attuare lo EU Accessibility Act è quello del design for all, ovvero della progettazione universale, secondo cui ogni servizio deve essere pensato, sin dall’inizio, per essere fruibile a tutte le persone senza necessitare di alcun adattamento specifico. Restano, però, ancora elementi di debolezza sotto il profilo della formazione e della sensibilizzazione sul tema tra gli operatori pubblici e privati: proprio su questo le istituzioni, in sinergia con le università e gli enti territoriali, dovranno lavorare incessantemente con l’obiettivo di rendere le varie aree del Paese più accessibili e libere per tutte e tutti”.


